Regio Decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728 - Provvedimenti per la difesa della razza italiana.
La disposizione dell'art. 24 non si applica agli ebrei di nazionalità straniera i quali, anteriormente al 1° ottobre 1938-XVI: a) abbiano compiuto il
Regio Decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728 - Provvedimenti per la difesa della razza italiana.
hanno compiuto almeno dieci anni di servizio; negli altri casi è concessa una indennità pari a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio quanti sono gli